Normativa di riferimento

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 6.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.


 
Art. 64.

Istituzione del Parco dei Monti Sicani

1. Al fine di pervenire alla istituzione del Parco dei Monti Sicani, con la partecipazione della popolazione locale e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessate e presenti nel territorio, è costituito un Comitato avente il compito di sottoporre alla Regione, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, una proposta che contenga:
a) la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, nonché ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all'esercizio delle attività umane tradizionali della zona;
b) la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 98/1981 che devono includere le riserve naturali già istituite.
2. Il Comitato può assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali del territorio e a promuovere il turismo naturalistico e l'agriturismo.
3. Il Comitato garantisce la pubblicità delle informazioni relative alle finalità del parco e all'andamento dei propri lavori.
4. Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente fornisce la documentazione in suo possesso e la necessaria assistenza finalizzata alla realizzazione del parco.
5. Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto:
a) in via transitoria, dai sindaci dei comuni interessati alle riserve già istituite;
b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
c) da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali;
d) da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura rispettivamente di Palermo e di Agrigento;
e) da sei esperti designati dalle associazioni ambientaliste più rappresentative in ambito ambientale e paesaggistico.
6. Il comitato elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.
7. In caso di mancanza di designazioni dei membri entro 30 giorni dalla richiesta, il Comitato è costituito con quelli designati purché in numero non inferiore a sei.
8. La proposta di cui al comma 1 è presentata dal Comitato all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro 180 giorni dalla costituzione. Trascorso detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario ad acta per l'esercizio in via sostitutiva delle funzioni attribuite al Comitato.
9. Tenuto conto della proposta formulata dal Comitato, o in via sostitutiva dal commissario ad acta, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del Parco.
10. La sede legale e gli uffici dell'Ente Parco dei Monti Sicani sono stabiliti presso i comuni di Bivona (AG) e Palazzo Adriano (PA).
11. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa complessiva di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 442525.

 
 
 
 

 

DECRETO n.16/GAB dell'11/10/2010
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE AD INTERIM
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le LL..R,R. 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integra­zioni, recatiti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;
VISTA la L.R. n, 10 del 15/05/2000;
VISTA la L.R. n. 11 del. 12 maggio 2010 recante disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010;
VISTA la L.R. 12 del 12 maggio 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2010 e il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;
VISTA la L.R. 14 maggio 2009 n. 6 che all'art. 64 prevede l'istituzione del Parco dei Monti Sica­ni tramite la costituzione di un Comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga la descrizione analitica dei luoghi e la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zoniz2a.zioni previste &n'articolo 8 della legge regio­nale n. 98/1981, che devono includere le riserve naturali già istituite. Stabilisce che, tenuto conto della proposta formulata dal Comitato, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del Parco e fissa la sede legale e gli uffici dell'Ente Parco dei Monti Sicani presso i comuni di Bivoria (AG) e Palazzo Adriano (PA);
VISTO il DA n, i 60/GAB del 15 Settembre 2010 con cui è stato istituito. ai sensi delle LL,RR. 6 maggio 1981, n.98 e 9 agosto 1988, n. 14 e ss. mm. e ii. dell'art. 64 della L.R. 14 mag­gio 2009, n. 6 il Parco Naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani";
CONSIDERATO che il predetto DA 160/2010 all'art. 6 prevede la sede legale dell'Ente Parco dei Monti Sicani nel comune di Palazzo Adriano (PA), una sede decentrata nel comune di Bivona (AG) ed uffici periferici nei Comuni di Chiusa Sclafani (PA) e Cammarata (AG);
RITENUTO opportuno che nella prima fase costitutiva siano individuate solo le sedi legali dell'Ente Parco previste dal citato art. 64 della legge regionale n_ 6/2009;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 533/Area1/S.G. del 23 Settembre 2010, con cui il Presidente del­la Regione ha assunto temporaneamente le funzioni assessoriali;


 
 
 
 
Art.1 L'articolo 6 del DA n. I 60/GAB del 15 Settembre 2010 è cosi sostituito: "Ai sensi dell'ari. 9 della legge regionale 9 Agosto 1988, n_ 14 e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, la sede legale e gli uffici dell'Ente Parco dei Monti Sicani sono stabiliti presso i Comuni di Bivona (4G) e Palazzo Adriano (PA).
Resta ferma la facoltà dell 'Ente Parco di istituire, sulla scorta di un razionale programma di decentramento, ulteriori uffici in altri Comuni, ivi compresa la realizzazione di centri museali o di iniziativa culturale o promozionale, previsti nei programmi di attività del parco"
 Art. 2 11 presente decreto, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORE AD INTERIM
(On. Raffaele Lombardo)
torna all'inizio del contenuto