Informazioni definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva (Cosiddetta Rottamazione Quater)

Definizione agevolata  delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva
(Cosiddetta Rottamazione Quater)


Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/07/2023 è stato approvato il Regolamento disciplinante la Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva ai sensi dell’art.17-bis della L.26 maggio 2023 n.56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n.34.

Oggetto del Regolamento sono le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di avvisi di accertamento esecutivi di cui alla Legge 27 dicembre 2019,  n.160, divenuti definitivi e oggetto di procedure consequenziali.

La misura consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
Il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022

La procedura della definizione agevolata si articola nei seguenti step:

1) Primo step
Il debitore entro il entro il 15 Settembre 2023 presenta richiesta di avvalersi della definizione agevolata relativamente alle proprie pendenze debitorie, che naturalmente devono rientrare nella fattispecie disciplinata dal regolamento (i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi devono essere relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022).

2) Secondo step
Il Comune comunica, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, l’ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

3) Terzo step Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
Il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata, rendendo, entro trenta giorni dell’avvenuta comunicazione da parte dell’ente, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet. 

4) Quarto step
Il Comune o il concessionario entro il 30.11.2023 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
a) versamento unico: entro il 31 dicembre 2023;
b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 gennaio 2024 e le restanti sedici rate, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dal 2024; 
c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. 
Il numero della rate di cui al comma 2 viene determinato con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Economico -Finanziario.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. 
In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
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Regolamento disciplinante la Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva

 
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